accesso civico
Istituto Comprensivo Statale Carnate

Accesso Civico

L'Accesso civico consente a chiunque di accedere a dati, delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato

Cos'è

L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013). La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

  • L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1).
  • L’ Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

Il diritto di Accesso

La normativa vigente prevede:

 

Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/201

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ha adottato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 COMMA 2 DEL D. LGS. 33/13 – art. 5bis comma 6 del d. lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – Delibera n. 1309 del 28.12.2016

Accesso civico semplice art. 5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016 (Accesso civico concernente documenti, informazioni e dati, soggetti a pubblicazione obbligatoria, prodotti o detenuti dall’istituzione scolastica)

L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora l’istituzione scolastica ne abbia omesso la pubblicazione.

1. Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuitanon deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico, Responsabile della Trasparenza dell’Istituto Comprensivo Statale di Carnate tramite:

– posta ordinaria all’indirizzo: Istituto Comprensivo Statale Carnate – Via Don E. Magni 2 – 20866 Carnate (MB)

– posta elettronica all’indirizzo e-mail: PEO mbic8bz00x@istruzione.it – PEC mbic8bz00x@pec.istruzione.it

utilizzando l’apposito modulo:

Modulo di richiesta accesso civico semplice – formato doc Modulo di richiesta accesso civico semplice – formato odt

2. Il procedimento

L’amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale (art. 5 comma 3 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013)

3. Ritardo o mancata risposta

Nel l’ipotesi di ritardo o di mancata risposta da parte dell’amministrazione ad un’istanza di accesso civico, il richiedente potrà ricorrere al Titolare del potere sostitutivo utilizzando l’apposito modulo:

Modulo di richiesta al Titolare del potere sostitutivo – formato doc

Modulo di richiesta al Titolare del potere sostitutivo – formato odt

da inviare al Titolare del potere sostitutivo e per conoscenza al Responsabile della Trasparenza.

4. Tutela dell’accesso civico

A fronte dell’inerzia da parte dell’Amministrazione, o del Titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al giudice amministrativo (T.A.R.–Tribunale Amministrativo Regionale) secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo n.104/2010.

 

Accesso civico generalizzato art. 5 c.2, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016 (Accesso civico concernente documenti, informazioni e dati, soggetti a pubblicazione obbligatoria, prodotti o detenuti dall’istituzione scolastica) – FOIA (Freedom of Infomation Act)

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

1. Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata al Dirigente Scolastico, Responsabile della Trasparenza dell’Istituto Comprensivo Statale di Carnate tramite:

– posta ordinaria all’indirizzo: Istituto Comprensivo Statale Carnate – Via Don E. Magni 2 – 20866 Carnate (MB)

– posta elettronica all’indirizzo e-mail: PEO mbic8bz00x@istruzione.it – PEC mbic8bz00x@pec.istruzione.it

utilizzando l’apposito modulo:

Modulo di richiesta accesso civico generalizzato – formato doc Modulo di accesso civico generalizzato – formato odt

2. Il procedimento

L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ( che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

3. Ritardo o mancata risposta

Nel l’ipotesi di ritardo o di mancata risposta da parte dell’amministrazione ad un’istanza di accesso civico, il richiedente potrà ricorrere al Titolare del potere sostitutivo individuato nel Dirigente dell’Ufficio XI – AT di Monza e Brianza usp.mb@istruzione.it – uspmb@postacert.istruzione.it

4. Tutela dell’accesso civico

A fronte dell’inerzia da parte dell’Amministrazione, o del Titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al giudice amministrativo (T.A.R.–Tribunale Amministrativo Regionale) secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo n.104/2010.

 

REGISTRO DEGLI ACCESSI

L’ANAC, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ha raccomandato “la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni è auspicabile pubblichino sui propri siti. Il registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale. Oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere sull’accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le p.a. che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività” (punto 9 delle Linee Guida).

Ai fini della pubblicazione, l’elenco è aggiornato con cadenza almeno semestrale, a partire dal 1^semestre dell’anno 2017 – Registro acceso civico al 09.12.2021

A cosa serve

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Come si accede al servizio

Per usufruire del servizio è sufficiente compilare la richiesta raggiungibile dal pulsante posto in calce a questa pagina

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